PESCARA. Il Superbonus è stato quasi smantellato ma la materia, nella sua complessità, è ancora in fase di definizione. Di certo c’è che dal 2023, l’agevolazione scende dal 110% al 90%. E che la riduzione riguarda i lavori sia su edifici condominiali che unifamiliari. Per questi ultimi, inoltre, i contribuenti potranno sfruttarlo un altro anno solo se titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi); se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale; se titolari di un reddito di riferimento rapportato a uno specifico quoziente familiare, non superiore a 15.000 euro. Familiari conviventi non potranno ricorrere al Superbonus. Stesso divieto vale per gli inquilini.
IL DECRETO AIUTI QUATER.
Entriamo nei dettagli che ci conducono su un doppio binario. In base alle previsioni del decreto Aiuti-quater, è possibile ancora beneficiare del Superbonus 110 pieno per i lavori su edifici unifamiliari, comprese le villette a schiera (unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno) solo se la Cilas è stata presentata entro la data del 25 novembre; per gli edifici condominiali solo con Cilas presentata entro il 25 novembre e delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori adottata in data antecedente al 25 novembre 2022; per gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti per gli interventi rispetto ai quali, al 25 novembre 2022, risulta presentata la Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata).
Per i lavori di demolizione e ricostruzione invece non ha rilevanza la data di presentazione della Cilas ma conta la data di avvio delle relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo. Dunque, entro il 25 novembre deve risultare presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Infine, possono sfruttare il 110 pieno per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023, i proprietari di edifici e villette unifamiliari con lavori che hanno raggiunto uno stato di avanzamento del 30% entro il 30 settembre 2022.
LA LEGGE DI BILANCIO.
In relazione ai lavori effettuati sugli edifici condominiali, la Legge di Bilancio 2023 ha corretto il tiro prevedendo che la Cilas possa essere presentata entro il 31 dicembre 2022. Dunque anche dopo il 25 novembre. La proroga riguarda anche il termine per avviare le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo per i lavori di demolizione e ricostruzione. Attenzione però, se da un lato c’è la proroga del termine di presentazione della Cilas, dall’altro viene rivisto all’indietro quello per la delibera assembleare di approvazione dei lavori. In particolare, viene disposto che per prendere il Superbonus al 110% è necessario che la delibera sia approvata entro il 18 novembre 2022.
In tutti gli altri casi, valgono le disposizioni dell’Aiuti-quater spiegati nella parte iniziale dell’articolo.
LA CESSIONE DEL CREDITO.
Passiamo al problema della cessione del credito. In fase di conversione in legge del decreto Aiuti-quater, è stato proposto un emendamento con il quale si interviene sul numero di cessioni ammesse per i crediti edilizi.
L’emendamento porta da 2 a 3 il numero di cessioni ammesse tra soggetti qualificati (banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari). È confermato che la prima cessione rimane libera, dunque il contribuente o l’impresa (quest’ultima, dopo lo sconto in fattura), potrà effettuare la cessione del credito anche nei confronti di un privato o addirittura di un familiare. Da qui, saranno ammesse altre tre cessioni.
La banca una volta che viene in possesso del credito potrà trasferirlo in favore del proprio correntista, impresa o professionista. Non è ammessa la cessione nei confronti di privati. Resta fermo il divieto per il correntista di cedere il credito ulteriormente. (u.c.)