
L’AQUILA. La giunta comunale dell’Aquila ha “adottato” il regolamento per la disciplina dei pascoli del Comune – ora dovrà essere esaminato e approvato dal consiglio comunale – anche allo scopo di contrastare il cosiddetto fenomeno della mafia dei pascoli. Nella delibera si legge che «il Comune dell’Aquila ha una vasta estensione amministrativa e gestisce vasti territori naturali sia patrimoniali che di uso civico su cui è possibile svolgere l’attività di pascolo; il territorio del Comune dell’Aquila esprime diverse amministrazioni separate Asbuc/Aduc che gestiscono vasti territori di uso civico a loro riservato. La gestione dei pascoli, patrimoniali e collettivi, prevede attività annuali connesse sia all’assegnazione che alla conduzione che necessitano di regolamentazione specifica».
OBIETTIVI
Gli obiettivi del regolamento sono «la valorizzazione territoriale, lo sviluppo delle attività economiche connesse ai pascoli, una corretta gestione dei demani civici a uso pascolivo, la tutela della biodiversità e degli spazi naturali, lo sviluppo delle capacità imprenditoriali e produttive legate alla filiera dell’agroalimentare aquilana; la gestione efficace delle risorse patrimoniali del territorio comunale; il contrasto all’utilizzo dei prodotti chimici in agricoltura. Per esercitare il diritto di pascolo per il fabbisogno familiare occorre presentare richiesta al Comune o all’Asbuc/Aduc di riferimento».
I REQUISITI
L’allevatore, ammesso a utilizzare i pascoli, patrimoniali pubblici o gravati da uso civico «deve essere in condizioni di contrarre con la pubblica amministrazione. I terreni pascolivi vengono assegnati prioritariamente agli allevatori iscritti nel registro della popolazione residente nel Comune dell’Aquila da almeno dieci anni, che abbiano un’azienda con presenza zootecnica, ricoveri per stabulazione invernale e codice di stalla riferito allo stesso territorio comunale o a comuni limitrofi. Nel caso in cui l’azienda assuma la forma giuridica di società di persone o società di capitali, il possesso dei requisiti deve verificarsi in capo alla totalità dei soci nel caso di società di persone e almeno a due terzi delle quote societarie nel caso di società di capitali». Questa ultima norma punta a limitare il fenomeno della cosiddetta mafia dei pascoli.
I TEMPI
Il pascolo è ammesso tra i 900 e i 1.200 metri sul livello del mare dal primo maggio al 15 novembre; tra 1.200 e 2.100 metri dal 10 giugno al 30 ottobre; oltre i 2.100 non è ammesso il pascolo salvo diverse previsioni disposte dal Comune.
COMPORTAMENTI VIETATI
È vietato: introdurre il bestiame nei terreni prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione; costruire o allestire strutture o opere di qualsiasi tipo, realizzare scavi, costruire ricoveri o recinti fissi senza la preventiva autorizzazione del Comune; immettere nelle zone concesse o assegnate un numero di capi superiore a quello autorizzato; ripulire pascoli e terreni cespugliati con il fuoco e farne uso al di fuori dei casi consentiti dalle norme vigenti; cedere ad altri, a qualsiasi titolo, il diritto di utilizzo delle terre civiche o consentirne in qualunque modo la fruizione; esercitare il pascolo nei terreni boscati percorsi dal fuoco per almeno 10 anni dall’evento; sbarrare con sistemi fissi strade, tratturi e percorsi montani consolidati nei terreni concessi a pascolo; utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci; tagliare alberi, arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione».
©RIPRODUZIONE RISERVATA