TERAMO. Per il tribunale la lavoratrice non ha simulato la malattia e va reintegrata: è con una dettagliata ordinanza che il giudice del lavoro Daniela Matalucci accoglie il ricorso contro un provvedimento disciplinare del licenziamento intimato e reintegra la dipendente nell’azienda Sapori Veri di Notaresco dell’imprenditore Luciano Campitelli, ex patron del Teramo Calcio dal 2008 al 2019.
Così ricostruisce il giudice: «La società resistente sostiene che la simulazione dello stato di malattia della ricorrente per le giornate del 30 settembre e del 10 ottobre 2021 sarebbe evincibile dalla condotta tenuta dalla lavoratrice nei giorni seguenti, consistita nella decisione di coprire i giorni di assenza (che sarebbero stati scomputati dalle ferie) con la malattia attraverso un certificato rilasciato lunedì 4 ottobre (inviato all’azienda il successivo 5 ottobre)». E precisa: «Lo stato di malattia della lavoratrice per le giornate del 30 settembre e 1° ottobre appare dimostrato alla luce dell’istruttoria svolta non avendo, di converso, offerto il datore di lavoro alcun supporto probatorio di segno contrario. Al riguardo la circostanza che la lavoratrice, nella giornata del 1° ottobre 2021, abbia genericamente fatto riferimento al fatto che la situazione familiare non era ancora risolta, comunicando all’azienda che l’assenza era dovuta a tale ragione (circostanza adotta dall’azienda a sostegno del ragionamento inferenziale circa la simulazione della malattia), non rende falso il suo stato di malattia, ma anzi dimostra lo stato confusionale che la medesima stava vivendo a livello personale e familiare in quel momento (il padre era allo stato terminale di una grave malattia ndr)».
E così argomenta il giudice: «La ricorrente ha subito ripercussioni personali da tale situazione familiare finendo per essere colpita anche sotto il profilo della propria idoneità psico-fisica. Sicché, sotto tale aspetto non sussiste neppure quella condotta di falsa comunicazione della causale giustificativa dell’assenza che l’azienda resistente tenta di introdurre in sede di note autorizzate (in tal modo, mutando in maniera inammissibile, i termini della contestazione disciplinare). Ed infatti le ragioni familiari che giustificavano l’assenza erano certamente sussistenti, così come risultavano sussistenti i motivi di salute sopraggiunti a danno della stessa lavoratrice» .
Il giudice, dunque, ha accolto il ricorso della donna (assistita dagli avvocati Antonella Scipioni e Roberto Conte) dichiarando illegittimo il licenziamento intimato «per insussistenza del fatto» e disponendo la reintegra.(d.p.)
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