LANCIANO. Risarcimento dei danni agli insegnanti di religione per abuso di contratto a termine. Sono le prime sentenze del giudice del lavoro del tribunale di Lanciano, Cristina Di Stefano, che hanno condannato il ministero dell’Istruzione al pagamento di diverse mensilità della retribuzione in favore di due docenti di Lanciano e Pretoro, che insegnano religione nelle scuole dell’area frentana. Le due insegnanti, rappresentate dall’avvocato Francesco Orecchioni, hanno intentato la causa di lavoro lamentando «l’abusiva utilizzazione della contrattazione a termine per un periodo superiore a tre annualità scolastiche» e chiedendo di condannare il ministero al risarcimento del danno. Quest’ultimo si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Il giudice, nel motivare la sentenza, ha ricostruito la disciplina dei rapporti di impiego a tempo determinato degli insegnanti di religione cattolica, contenuta nella legge n.186 del 2003, la quale ha istituito i ruoli degli insegnanti di religione, con la previsione che le dotazioni organiche siano stabilite nella misura del 70% dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti. La stessa legge dispone che l’accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale. Ma dopo la legge, è stato indetto un solo concorso nel 2004.
Come ritenuto anche dalla Corte di Cassazione, l’abuso si realizza quando «il singolo insegnante è mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza triennale prevista dalla legge». Da qui «l’indebita precarizzazione» in cui consiste il cosiddetto danno comunitario da reiterazione dei contratti a termine. Il ministero è stato quindi condannato a risarcire, in base al numero di contratti stipulati, nel caso di una ricorrente 9 mensilità dell’ultima retribuzione e nel caso dell’altra 5.
«Sentenza ineccepibile atteso che è in linea con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con numerose sentenze», commenta l’avvocato Orecchioni, «non è giusto che ci siano insegnanti, anche di una certa età, lasciati nel precariato dal ministero con l’omissione di un obbligo di legge quale è quello di indire i concorsi con cadenza triennale».
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