PESCARA. La Corte costituzionale, con la sentenza numero 85 del 23 febbraio scorso, dà ragione alla Regione Abruzzo e chiarisce una volta per tutte cosa va considerato rifiuto e cosa no rispetto ai materiali che finiscono sulle spiagge, magari dopo una mareggiata, e quale uso se ne può fare, in particolare del materiale legnoso. A chiamare in causa la Corte era stata l’Avvocatura dello Stato che aveva bollato come incostituzionale una disposizione della Regione Abruzzo che, nell’ambito del demanio marittimo regionale, consente, ma soltanto per uso domestico o personale e senza scopo di lucro, la raccolta di tronchi e pezzi legno spiaggiati e depositati dalle mareggiate invernali.
Non solo, ma La Corte, presieduta da Giuliano Amato, aggiunge anche che la raccolta di questo legname, che non può considerarsi rifiuto, è nella prospettiva dell’economia circolare, in quanto favorisce il riutilizzo del legname spiaggiato e limita la quantità finale di rifiuti da smaltire, per cui la norma regionale impugnata dall’Avvocatura, realizza una forma di maggiore tutela dell’ambiente e come tale è consentita al legislatore regionale (la Regione Abruzzo aveva citato anche un parere dell’Ispra alla Regione Liguria, secondo cui il materiale legnoso depositato sui litorali a seguito di eventi meteo può essere messo a disposizione dei cittadini per il riutilizzo). Una sentenza che conferma il perimetro della competenza esclusiva dello Stato e distingue il rifiuto dal legno.
«Ringrazio la nostra Avvocatura per il brillante successo in Corte costituzionale», ha detto il governatore Marco Marsilio, «se avesse vinto lo Stato, il legname spiaggiato sarebbe diventato rifiuto e come tale trattato per lo smaltimento: una follia. Il legno a mare? Al riuso». Peraltro, la disposizione impugnata è finalizzata a curare interessi legati anche al settore turistico che è materia di competenza legislativa residuale regionale. «Pertanto», concludono i giudici della Corte costituzionale, «la norma oggetto di censura, nel consentire la raccolta del materiale legnoso spiaggiato senza fini di lucro, intende consentire una forma di gestione di tali materiali sul presupposto, stabilito proprio dal Codice dell’ambiente, che a questi non si applicano le disposizioni relative alla raccolta dei rifiuti urbani (che sono invece plastiche, lattine, rottami e carta)». Per cui la norma regionale viene considerata «non solo conforme alla disciplina statale, ma anche tale da realizzare una forma di maggiore tutela dell’ambiente». E la sentenza precisa ulteriormente che «la questione se il legname spiaggiato costituisca o meno “rifiuto”, a prescindere dalla sua soluzione, non revoca, peraltro, in dubbio che la disciplina della sua raccolta sia, comunque, riconducibile alla competenza esclusiva del legislatore statale in materia di “tutela dell’ambiente” e “dell’ecosistema” ai sensi dell’articolo 117, secondo comma lettera s, della Costituzione e che, pertanto, la competenza regionale in materia di “turismo”, sicuramente implicata nel caso in esame, considerata la destinazione delle spiagge, possa essere esercitata soltanto in quanto non in contrasto con la normativa statale di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”».