PESCARA. Ultimi giorni per il pagamento della prima o unica rata della Rottamazione-quater. Saranno infatti considerati validi i pagamenti della Definizione agevolata delle cartelle effettuati entro lunedì prossimo, in considerazione degli ulteriori 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge rispetto alla scadenza prevista il 31 ottobre 2023 (il 5 novembre è un giorno festivo quindi il termine slitta al lunedì successivo). La legge prevede che in caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, verranno meno i benefici. Per il pagamento deve essere utilizzato il modulo che riporta la scadenza del 31 ottobre 2023, allegato alla “Comunicazione delle somme dovute” già in possesso dei contribuenti o disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
COME E DOVE PAGARE. È possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 Spa e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione dove l’accesso è consentito esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Sportello territoriale” o tramite il contact center al numero 060101.
COSA PREVEDE. La Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti. L’adesione consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e aggio. (c.s.)