
CHIETI. Fino al 6 gennaio per i locali teatini sarà più facile organizzare eventi e spettacoli con la musica. «Abbiamo eliminato l’obbligo per i titolari dei locali», spiega l’assessore al Commercio, Manuel Pantalone, «di richiedere la licenza (ex articolo 69) per effettuare, nelle aree dei negozi, piccoli spettacoli ed eventi, liberalizzando l’esecuzione di ogni tipologia di intrattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, karaoke e piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi nei pub, ristoranti, bar e alberghi».
La condizione necessaria è che si tratti di uno spettacolo occasionale o per determinate ricorrenze (in questo caso per tutto il periodo natalizio, fino al 6 gennaio), e complementare all’attività di ristorazione o alla vendita di cibo e bevande. Così il Comune di Chieti recepisce l’eliminazione del comma 2 dell’articolo 124 del regolamento di esecuzione del testo unico per le leggi di pubblica sicurezza. Qualora gli eventi siano ricorrenti, invece, (per esempio in tutti i fine settimana) oppure non si svolgano esclusivamente nelle aree di stretta pertinenza del locale, per organizzare l’evento servirà il rilascio della licenza di agibilità, e i certificati di prevenzione incendi e di previsione di impatto acustico. Il certificato di prevenzione incendi non è necessario se il numero dei partecipanti non supera le 100 persone. Per quanto riguarda la musica, nel caso in cui non sia possibile rispettare i limiti di emissione sonora stabiliti dal Comune, gli eventi devono terminare entro l’una di notte del venerdì e sabato (e in tutti i prefestivi) ed entro le ore 24 nei restanti giorni. Per andare oltre questi orari è necessario presentare una segnalazione certificata di inizio attività (Scia). La violazione dei limiti di emissioni sonore è punita con una sanzione amministrativa da 258 a 10.330 euro.
Infine, è opportuno ricordare che la licenza ex articolo 69 può essere sostituita dalla Scia a condizione che l’evento sia seguito da non più di 200 partecipanti e si concluda entro le ore 24. (d.b.)