L’AQUILA. L’Inps ha emanato una circolare per chiarire l’iter da seguire per ottenere l’assegno unico, in caso di un errore nella domanda. Le domande per l’assegno unico e universale per i figli a carico già presentate valgono anche per le annualità successive, fatto salvo l’onere per gli utenti di comunicare eventuali variazioni da inserire nella domanda come la nascita di un nuovo figlio. In caso di richiesta errata o non conforme l’utente può regolarizzare la situazione presentando una nuova dichiarazione sostitutiva unica o chiedendo al Caf intermediario la rettifica della domanda che è stata trasmessa in precedenza, con effetto retroattivo. La seconda opzione è valida solo se il Caf ha commesso un errore materiale nella compilazione. L’alternativa è presentare agli uffici Inps territorialmente competenti la documentazione per dimostrare la completezza e la veridicità dell’Isee, in relazione ai componenti del nucleo familiare a cui sono riferite le omissioni o le difformità. I documenti necessari sono estratti conto che provino la correttezza dei saldi e delle giacenze dei rapporti finanziari indicati nella Dsu; la denuncia presentata all’Autorità competente in cui si evince che il rapporto finanziario omesso nella dichiarazione unica è stato aperto all’insaputa del titolare del rapporto; la documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta la chiusura del rapporto finanziario omesso in dichiarazione negli anni precedenti a quello di riferimento dei dati patrimoniali esposti nella Dsu con eventuali omissioni e difformità; la documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta l’effettiva assenza del rapporto finanziario omesso, che risulta negli archivi dell’Agenzia delle entrate per un errore dell’intermediario stesso. Infine, la documentazione rilasciata sia dall’istituto di credito sia dalla società di gestione del risparmio, dalla quale risulti sostanzialmente la consistenza del medesimo patrimonio mobiliare. Con riferimento al reddito omesso o difforme, va presentata la documentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate che attesti la difformità segnalata nell’attestazione Isee non è più valida. A partire dalla competenza di settembre 2023, la presenza di difformità nell’attestazione Isee comporterà l’attribuzione degli importi minimi. La regolarizzazione dell’Isee da parte dell’utente può avvenire entro il termine di validità della stessa Domanda da cui sono derivate le omissioni e le difformità. (m.p.)
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