
L’AQUILA. Per entrare nel novero delle località turistiche o città d’arte abruzzesi occorre avere una serie di prerogative. Con una delibera di giunta la Regione Abruzzo ha approvato il disciplinare attuativo che definisce criteri e modalità per l’aggiornamento dell’elenco delle località a interesse turistico, specificando i requisiti necessari per farne parte.
Si parte da un presupposto obbligatorio: l’inserimento, sul capitolo del bilancio comunale, di una quota annuale di spesa destinata al turismo.
A questo primo elemento, i comuni che ambiscono ad essere inseriti nell’elenco delle località turistiche devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti: la presenza di un ufficio di informazioni turistiche o Infopoint, avere almeno 150 posti letto in strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere e almeno 1.000 presenze turistiche all’anno.
Sul territorio, inoltre, deve esserci la presenza di almeno il 50% di seconde case rispetto al totale delle abitazioni. Possono fare domanda i comuni ricadenti nel territorio dei Parchi nazionali e regionali e quelli contraddistinti dalla presenza di attrattive storico-culturali e religiose, come monumenti riconosciuti da ordinamenti internazionali, monumenti nazionali, musei di rilievo regionale o nazionale, beni culturali di particolare rilievo storico architettonico o archeologico, che garantiscono l’apertura al pubblico per almeno cento giornate all’anno.
In elenco possono rientrare anche i comuni sede di stabilimenti termali, le località in cui sono presenti attività culturali quali mostre, convegni, fiere e mercati per almeno sei mesi all’anno, i comuni sede di impianti sportivi o manifestazioni sportive di valenza nazionale o regionale, che comportano un notevole afflusso turistico, con almeno 1.000 visitatori all’anno, attestati dai dati ricavati dalle biglietterie. Stesso discorso per i comuni qualificati dalla presenza di attrattive naturalistico-ambientali, o sedi di attrattive turistiche o strutture turistiche di rilievo almeno regionale di iniziativa privata, quelli attraversati dalle grandi direttrici della rete ciclabile regionale, dalla rete regionale dei percorsi escursionistici, o dai cammini.
Tra i requisiti individuati nel disciplinare, la forte valenza turistica enogastronomica, i comuni il cui nome caratterizza la tipicità di un prodotto abruzzese o compresi in aree di Denominazione di origine controllata, di Denominazione di origine protetta o di Identificazione geografica protetta, in cui siano presenti punti di vendita dei prodotti.
Fanno testo, inoltre, la presenza di enoteche regionali, di cantine sociali, caseifici, ristoranti o agriturismi tipici di acclarata qualità. Infine, i comuni a cui è stato attribuito un marchio di qualità turistico ambientale (Bandiere Arancioni, Borghi più belli d’Italia, Borghi Autentici) e le Città d’arte. La richiesta per ottenere il riconoscimento deve essere inoltrata dal comune alla Regione Abruzzo entro il 31 gennaio di ogni anno. (m.p.)
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