
L’AQUILA. Si volta pagina. Da gennaio prossimo 17.400 abruzzesi percepiranno l’assegno di inclusione in sostituzione del reddito di cittadinanza che, secondo i dati Inps, a marzo scorso è stato erogato a 32.837 cittadini. La riforma del reddito di cittadinanza è entrata ufficialmente in vigore con la pubblicazione del decreto Lavoro in gazzetta ufficiale. E prevede una platea ristretta di percettori della nuova misura, destinata solo ai nuclei familiari con disabili, minori e over 60.
Ma a tutti i soggetti occupabili, tra i 18 e i 59 anni, esclusi dal nuovo assegno, è rivolta una seconda misura: il supporto per la formazione e il lavoro, che sarà attivo dal 1° settembre di quest’anno, per colmare il “vuoto” lasciato dal reddito di cittadinanza.
A conti fatti, sono circa 8mila gli abruzzesi che perderanno il reddito di cittadinanza, che verrà erogato non oltre il 31 dicembre 2023, e non avranno diritto ad alcuna forma di sostegno. Vediamo a quanto ammontano i due sussidi e quali requisiti occorrono per accedervi.
ASSEGNO D’INCLUSIONE
Cambia il nome, ma anche i requisiti per ottenerlo. L’assegno d’inclusione avrà un importo massimo erogabile di 6.000 euro annui, pari a non più di 500 euro mensili, a cui si somma un eventuale contributo aggiuntivo per l’affitto fino a 280 euro al mese, nel caso in cui si sia stipulato un contratto di locazione regolare. Per i nuclei familiari composti da tutte persone con almeno 67 anni o da disabili, l’assegno mensile sale a 630 euro, ma l’integrazione per l’affitto scende a 150 euro.
L’assegno minimo è comunque non inferiore a 480 euro al mese. In tutti i casi, è esente dal pagamento dell’Irpef.
REQUISITI NECESSARI
Per accedere all’agevolazione, i richiedenti dovranno rispettare nuovi requisiti al momento della domanda e per l’intera la durata del beneficio. In particolare, dovranno risiedere in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due continuativi, avere un Isee non superiore a 9.360 euro e un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicati per la scala di equivalenza. Altri requisiti sono un patrimonio immobiliare, esclusa l’abitazione principale, non superiore ai 150.000 euro, mentre il patrimonio mobiliare (escluse navi, imbarcazioni e veicoli di cilindrata elevata) non potrà superare i 30.000 euro. Inoltre, il patrimonio mobiliare non dovrà essere superiore a 6mila, più altri 2mila euro per ogni componente successivo al primo fino a un massimo di 10mila euro, incrementato di ulteriori mille euro per ogni minorenne successivo al secondo. Non ha diritto all’assegno d’inclusione il nucleo familiare in cui un componente risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni.
SCALA DI EQUIVALENZA
Il parametro della scala di equivalenza, corrispondente a una base 1, su cui viene effettuato il calcolo dell’assegno, è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2 e ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Questa la scala: incremento dell’assegno di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente; di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni; di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura; di 0,15 per ciascun minore fino a due e di 0,10 per ogni ulteriore minore oltre il secondo. Non vengono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo per il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico, né per i periodi d’interruzione della residenza in Italia.
DURATA del SUSSIDIO
L’assegno d’inclusione potrà essere richiesto online all’Inps.
Il sussidio sarà erogato su richiesta e avrà una durata massima di 18 mesi: dopo una pausa di un mese, potrà essere rinnovato per altri 12. In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente, il maggior reddito non concorre alla determinazione del beneficio entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Per accedere al nuovo sussidio sarà necessario iscriversi al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa e, dopo la convocazione del Centro per l’Impiego, che avverrà entro 120 giorni, aggiornare ogni tre mesi la propria posizione nei patronati o servizi sociali e centri per l’impiego. I nuclei beneficiari dell’assegno, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, devono aderire entro 60 giorni a un percorso personalizzato d’inclusione sociale o lavorativa. Vi sono tenuti i componenti maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura. Sono esentati i non occupabili (disabili, minori, ultrasessantenni).
LAVORATORI OCCUPABILI
Per i componenti occupabili del nucleo, ovvero coloro che hanno un’età compresa tra 18 e 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come fragili, è fatto obbligo, pena la decadenza dal beneficio, di accettare un’offerta di lavoro, a tempo pieno o a tempo parziale con retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi, a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale o, se a tempo determinato, anche in somministrazione, fino a 80 km dal domicilio.
supporto FORMAZIONE
Scatterà dal 1° settembre prossimo. Il supporto per la formazione e il lavoro è destinato ai soggetti in condizioni di povertà assoluta senza requisiti per l’assegno di inclusione e agli occupabili dei nuclei percettori di assegno.
Il contributo, che è personale, viene riconosciuto ai soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta ovvero con un Isee entro 6.000 euro annui, che fanno parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere all’assegno d’inclusione e ai componenti di nuclei che percepiscono l’assegno, ma che non sono calcolati nella scala di equivalenza. Significa che, nella stessa famiglia, possono esserci più percettori di questo supporto economico finalizzato a riqualificarsi per trovare prima lavoro.
OFFERTE DI LAVORO
Dopo aver stipulato il patto di servizio si possono ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e l’inclusione in progetti di formazione, anche scelti in via autonoma.
Nel patto di servizio, il beneficiario deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro. Il patto di servizio personalizzato può anche prevedere l’adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol).
Sono ammessi progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, compreso il Servizio civile universale. Chi parteciperà a questi progetti formativi riceverà un’indennità di partecipazione di 350 euro per un periodo massimo di 12 mensilità.